Certificato di Agibilità 2017

AGIBILITA’

Un cambio sostanziale che già molti Comuni hanno attuato.

Leggi attentamente è un Decreto Legge di pochi mesi in pochi lo conoscono.

Cosa cambia per l’AGIBILITA’ degli immobili?

Col decreto SCIA 2 (D. Lgs. 222/2016) l’agibilità non viene più rilasciata dal Comune, ma viene certificata direttamente dal tecnico abilitato.

Per il rilascio dell’ormai “vecchio certificato di agibilità” non si dovranno più attendere i lunghi tempi dei Comuni, quelle infinite processioni, dove ogni viaggio al Comune veniva accompagnato da sante preghiere.

La responsabilità per l’agibilità è tutta a carico del Tecnico, il quale una volta verificato che la proprietà è dotata di tutti i requisiti necessari per l’agibilità provvederà a rilasciarla.

Per tutti gli immobili dovrà essere presentata la segnalazione certificata, che verrà effettuata dal tecnico che ha inoltrato la segnalazione certificata di inizio attività o dal titolare del permesso a costruire.

La segnalazione dovrà essere presentata entro massimo 15 giorni dall’ultimazione dei lavori.

Cosa succede se la segnalazione non viene presentata entro i 15 giorni?

Una bella sanzione amministrativa pecuniaria che va da 77 a 464 euro.

Quindi si spera che le pratiche edilizie saranno PERFETTE da prima dell’inizio a dopo il rilascio della Segnalazione Certificata di Agibilità.

Perché Caro Tecnico mica gestirai una pratica edilizia a cui poi non potrà essere rilasciata l’AGIBILITA’?

Questi sono gli interventi per cui deve essere presentata la segnalazione certificata:

  • nuove costruzioni
  • ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali
  • interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1 (La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata.

La segnalazione certificata, ai fini dell’agibilità, riguarda anche:

a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;

b) singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale.

Quale è la documentazione necessaria che accompagna la segnalazione certificata?

a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;

b) certificato di collaudo statico di cui all’articolo 67 ovvero, per gli interventi di cui al comma 8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;

c) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all’articolo 77, nonché all’articolo 82;

d) gli estremi dell’avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;

e) dichiarazione dell’impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi.

Quando si può iniziare ad utilizzare le costruzioni?

L’utilizzo delle costruzioni può essere iniziato dalla data di quando si presenta la segnalazione, corredata della documentazione descritta sopra, allo sportello unico.

Le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le Città metropolitane, effettueranno nell’ambito delle proprie competenze, dei controlli a campione comprendendo anche l’ispezione delle opere realizzate.

Ora però mi chiedo se tutti i Comuni attueranno presto questo D. Lgs. in modo da snellire di molto la commerciabilità degli immobili e ridurre i tempi di vendita.

Soprattutto semplificare la vita ai venditori e agli agenti immobiliari.

Speriamo che i Tecnici opereranno in modo corretto.

Vi aggiornerò presto su eventuali modifiche che ci saranno.

 

“Se il tuo Comune si adeguerà,

il tecnico ti rilascerà l’agibilità!”

 

 

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